Modulistica

Cartella Anagrafe

Cartella Gestire la Residenza

Gestire la Residenza

PROVENIENZA DALL’ESTERO O DA UN ALTRO COMUNE ITALIANO

La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica).

La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.

Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO

In tutti i casi occorre presentare:

  • il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
  • documento d’identità di tutti i soggetti;
  • firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
  • regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
  • patenti di guida;
  • identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
  • documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).

Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.

I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.

Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

PER GLI STRANIERI COMUNITARI

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale.

Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati o autonomi;
  • studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
  • soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
  • un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.

PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

  1. Prima iscrizione anagrafica - Provenienza dall'estero

È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:

  • passaporto
  • permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:
  1. lavoro subordinato:
  • contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.
  1. motivi familiari:
  • visto d’ingresso;
  • ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della  richiesta di permesso di soggiorno;
  • fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
  1. Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:
  • passaporto;
  • fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:

  • sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
  • identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
  • acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).

Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.

Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni.  In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

DOMICILIO

Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Il domicilio può non coincidere con la residenza.

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.

SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.

Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.

L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.

QUANTO COSTA

I servizi descritti sono gratuiti

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
  • Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)

Cartella Carta di Identità Elettronica

Carta di Identità Elettronica

COME È FATTA LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ

La Carta di identità elettronica (CIE) è l’evoluzione del classico documento d’identità cartaceo.

La CIE mantiene quale funzione principale quella del documento di identificazione: consente pertanto di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero.

Rispetto alla classica carta d’identità cambiano i materiali e le dimensioni: adesso il documento sarà in policarbonato e avrà le dimensioni di una carta di credito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La CIE avrà le seguenti caratteristica:

  • supporto in policarbonato personalizzato recante la foto e i dati del cittadino, corredato altresì da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture ecc.);
  • un microprocessore che ha funzione di:
    • protezione da contraffazione per i dati anagrafici, la foto e le impronte del titolare;
    • strumento per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
    • fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
    • fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.

La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra, che prende il nome di numero unico nazionale (del tipo CA00000AA).

I dati del titolare presenti sul documento sono:

  • Comune emettitore
  • Nome e Cognome del titolare
  • Luogo e data di nascita
  • Sesso
  • Statura
  • Cittadinanza
  • Immagine della firma del titolare
  • Validità per l’espatrio
  • Fotografia
  • Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra), per la lettura delle quali è necessario il rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno
  • Genitori (nel caso di carta di un minore)
  • Codice fiscale
  • Estremi dell’atto di nascita
  • Indirizzo di residenza
  • Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all’estero)
  • Codice fiscale sotto forma di codice a barre

Al momento dell'emissione della carta d'identità il cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti sottoscrivendo il modulo di adesione sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT). Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della CIE stessa.

  • La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma sarà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio, oppure presso gli stessi uffici del Comune).
  • Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.
  • La carta d’identità cartacea potrà essere rilasciata immediatamente allo sportello nei casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente e nei quali non si possa utilizzare la ricevuta fornita al momento della richiesta della CIE.
  • Sono emesse in formato CIE le carte d’identità dei cittadini impossibilitati a recarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe (“a domicilio”). In questo caso è ammessa la mancata registrazione delle impronte digitali.

Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico). Il modulo di riepilogo non costituisce documento d’identità valido per l’espatrio.

CHI PUÒ RICHIEDERLA

La CIE può essere rilasciata a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti sul territorio comunale.

Viene rilasciata:

  • a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, presentando un altro documento d’identità (passaporto o documenti d’identità del paese d’origine) o due testimoni muniti di documenti d’identità;
  • a coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta, presentando il vecchio documento;
  • in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il documento deteriorato.
  • Per il rilascio della CIE da parte degli Uffici consolari ai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all'AIRE, si è in attesa di una specifica disciplina individuata dai Ministeri degli Esteri e dell’Interno. Fino a tale momento continuerà ad essere emesso il documento in formato cartaceo.

VALIDITÀ PER L’ESPATRIO

La CIE può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio per i cittadini italiani. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura. 

È sempre rilasciata non valida per l'espatrio ai cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.

Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/, selezionando il paese di proprio interesse.

MINORENNI

La CIE viene rilasciata al minore:

  • VALIDA PER L’ESPATRIO: per i minori cittadini italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i quali devono recarsi agli sportelli insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il  modulo disponibile nella sezione “modulistica” e allegando fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità.

Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è necessario, per recarsi all'estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).

  • NON VALIDA PER L’ESPATRIO: con la presenza, assieme al minore, di almeno un genitore. Il rilascio è possibile in tal caso previa esibizione di un precedente documento d’identità oppure con la presenza di un testimone maggiorenne munito di proprio documento d’identità personale.

DURATA E RINNOVO

La validità della CIE è di:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni;
  • 3 anni per i richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica (Carta di identita cartacea).

Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.

  • Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione.

DOVE RICHIEDERLA

Il rilascio del documento avviene su appuntamento, presentandosi presso la sede dell’ufficio Anagrafe, via Roma n. 103 - 09070 Zeddiani (OR) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00

È possibile prenotarsi di persona presso l'ufficio Anagrafe dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Per i cittadini impossibilitati per gravi motivi di salute a presentarsi allo sportello, un delegato dovrà richiedere l’emissione del documento previo il passaggio di personale comunale (per la verifica dell’identità della persona e l’eventuale firma) a domicilio dell’interessato.

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IN ANAGRAFE

  • UNA FOTOGRAFIA: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile). La fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche: definizione immagine almeno 400 dpi, dimensione del file massimo 500kb, formato del file JPEG;
  • CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente Carta d'Identità resa presso le Autorità competenti, in originale, CARTA D’IDENTITÀ DETERIORATA;
  • TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi);
  • (minori) MODULO DI ASSENSO per il rilascio della carta valida per l'espatrio, nel caso di minore accompagnato da un solo genitore;
  • (stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;
  • (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO E EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità.

COSTO

In ottemperanza alla Delibera di G.C.n.94 del 20.12.2023 dal 1° gennaio 2024 il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22.50,(di cui 16,79 di competenza del Ministero dell'Interno e 5,71 per il Comune) di cui 16,79 quali rimborso in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissione e spedizione. In caso di rilascio della Carta di Identità Elettronica  a seguito di snarrimento e/o deterioramento prima dei 180 giorni dalla scadenza il costo è di €. 27,50. 
Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all'Anagrafe prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione dati.

TEMPI DI CONSEGNA

La consegna tramite posta entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all'indirizzo di residenza o di domicilio indicato dal richiedente, che può essere anche l’Ufficio del Comune.

La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato (nel caso della consegna presso il Comune sarà il dipendente incaricato).

Per maggiori informazioni sulla CIE visitare il sito internet: www.cartaidentita.interno.gov.it o inviare una e-mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Cartella Cancellazioni anagrafiche

Cancellazioni anagrafiche

Le cancellazioni dall'Anagrafe presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune, e comporta la perdita di tutti i diritti (rilascio di certificazione anagrafica corrente, diritto elettorale, esenzioni o riduzioni da specifiche imposte o tributi, assegnazione di contrubuti, ecc.) e doveri relativi all'iscrizione anagrafica nel Comune.

Cause di cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

la cancellzione anagrafica può avvenire per:

Cancellazione per morte

la comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.

Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero

In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto.

I cittadini stranieri che emigrano all'estero potranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo pubblicato di seguito.

Cancellazione per irreperibilità accertata

La cancellazionep er irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di repetuti accertamenti intervallati nel tempo.

Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie.

La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall'inizio della procedura di cancellazione.

Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; tanto che finchè si presume una sua presenzasul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l'indirizzo di destinazione, l'Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.

Riferendosi ai casi di assenza per motivi di lavoro o di studio, è da precisare che l’abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura, o al lavoro in quanto, al termine di questi, il ritorno è sempre nello stesso Comune: e ciò dimostra che questo
Comune è considerato realmente quello di dimora abituale.

Se dunque l’interessato o il genitore di figlio minore (che magari studia all’estero ma rientra in Italia, dove risiede la famiglia, almeno una volta all’anno per un periodo significativo), dichiari e documenti la propria presenza nel luogo di residenza, mantenendovi la disponibilità dell’alloggio, quella persona non potrà essere considerata irreperibile.

Lo stesso discorso vale anche per colui che, benché totalmente assente dal luogo di residenza anagrafica, dichiari e dimostri di essere stabilmente altrove; in mancanza di un luogo certo di residenza (di fatto) il problema sarà quello di individuare il Comune competente all’iscrizione, anche utilizzando la categoria dei senza fissa dimora.

Se il cittadino si presenta allo sportello dell'ufficio anagrafe per richiedere la carta d'identità, questo fa cadere il presupposto del procedimento di cancellazione per irreperibilità, che dovrà pertanto essere archiviato o riavviato.

Il procedimento per l'irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l'ufficiale d'anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l'assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all'interessato o ai genitori dei minori.

La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.

Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà senz’altro provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.

Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.

Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all'interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile. L'articolo 143 del Codice civile recita: "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. .... Nei casi previsti nel presente articolo ..., la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".

Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno

Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno.

In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989).

Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.

Pertanto la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi:

  • iI primo costituito dall’omessa dichiarazione;
  • il secondo rappresentato dal decorso dell’anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal
    conseguente atto di diffida.

Dalla lettura coordinata dell’art. 7 e dell’art. 11 del medesimo d.P.R. n. 223/89, si desume che il termine di sei mesi vada riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.

Un caso particolare che impedisce di attivare la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno, riguarda lo straniero che è in contenzioso con la Questura per il rilascio del permesso. In una risposta del 4 luglio 2006, su caso in pendenza di ricorso avverso il mancato rinnovo del permesso, il Ministero dell'Interno ha sostenuto che il cittadino può rimanere iscritto in anagrafe: “In attesa della definizione del procedimento giurisdizionale, l’interessato può rimanere iscritto in anagrafe anche alla luce delle previsioni dell’art. 42 del d.P.R 394/99, così come modificato dal d.P.R.334/2004, che prevede che non venga meno l’iscrizione all’A.S.L. qualora l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. Se la sentenza dovesse essere negativa per il cittadino straniero allora si attiverà la procedura di cui all''art. 11 del D.P.R. n. 223/1989", con la conseguente cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino europeo

Anche il cittadino dell'U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.lgs n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.

A chi si rivolge

Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nl Comune

Chi può presentare

I diretti interessati, nel caso di emigrazione in altro Comune o all'estero.

Tutti colo che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.

Accedere al servizio

Come si fa

Presso il Comune o il Consolato italiano (per i cittradini italiani) di nuova residenza, se si tratta di emigrazione. Direttamente all'ufficio anagrafe, se si tratta di segnalazione di irreperibilità o di emigrazione all'estero per il cittadino straniero o dell'U.E., compilando l'apposito modulo.

Cosa si ottiene

La cancellaizone dall'anagrafe delle persone non più resdienti nel Comune

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

Le variaizoni di residenza devono essere comunicate all'ufficiale di anagrafe entro 20 giorni da quando si verificano.

Le segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale possono essere segnalate in ogni momento